Nelle vertenze che comportino valutazioni tecniche e/o scientifiche nel campo dell’ edilizia in caso di:
- Certificazione presunte false;
- Insorgere di muffe;
- Lavorazioni non conformi;
- Isolamenti non correttamente posati;
- Serramenti non conformi all’ordine;
il CTP concorre con il Difensore alla determinazione dei profili che compongono la linea difensiva.
Si assiste ad una «simbiosi processuale» tra il CTP e l’Avvocato
L’esito della vertenza dipende tanto dal Difensore quanto dal CTP, il primo con riferimento ai presupposti giuridici ed alla attività processuale, il secondo per le valutazioni tecniche e l’intervento in CTU.
La nomina del CTP avviene (a cura del Legale per le attività in sede di CTU):
• su diretto incarico ricevuto dalla Parte / Cliente
• su proposta del Legale
In ogni caso, occorrerà definire le coordinate dell’incarico nonché, a seguito dell’abolizione della tariffa professionale, il compenso.
PRE Consulenza Tecnica d’Ufficio
Assistenza alla Parte Attrice:
• Verifica della fattibilità tecnica di instaurare una causa anche attraverso analisi sintetiche/analitiche preliminari
• Analisi dei documenti tecnici-contabili da produrre in atti
• Focalizzazione dei punti strategici e di forza a favore ovvero contro la Parte
• Confronto sulla redazione degli atti/memorie difensive
• Definizione di una relazione di consulenza di parte a supporto della domanda
• Valutazione delle chance della causa
Assistenza alla Parte Convenuta:
• Analisi tecnica dei documenti tecnico-contabili prodotti da controparte
• Svolgimento di analisi sintetiche preliminari sulle contestazioni avversarie
• Suggerimenti sulla scelta e opportunità di produrre documentazione
• Focalizzazione dei punti strategici e di forza delle Parti
• Confronto sulla redazione degli atti/memorie difensive
• Replica alla relazione di consulenza avversaria
• Valutazione del rischio di causa
Quesito
Il CTP assiste il Difensore nella proposta di quesito, eventualmente intervenendo in udienza
• Una buona CTU è figlia di un buon quesito
Nel corso della Consulenza Tecnica d’Ufficio
Il CTP dovrà:
• aggiornare periodicamente la Parte ed il Difensore sull’andamento delle attività peritali (in particolare,trasmettendo i verbali delle operazioni); non è necessario che il CTP formalizzi in verbali le attività che svolge da se solo (anche se è opportuno che ne dia evidenza)
• confrontarsi sulle impressioni e notizie utili rinvenute nelcorso delle attività peritali, anche reperite al di fuori dei verbali
• condividere la linea di difesa
• valutare, se di interesse per il Cliente, la possibilità della conciliazione
Nel corso della Consulenza Tecnica d’Ufficio
Ma soprattutto, il CTP:
• deve vagliare l’opportunità o meno di accettare ovvero di produrre nuova documentazione, ammissibile solo con il consenso (all’esame e alla
menzione) di tutte le Parti (art. 198 c.p.c.)
• non deve consentire di (e non potrebbe) ampliare il campo d’indagine del CTU, il quale resta vincolato aiquesiti formulati dal Giudice se sorgono controversie sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito al CTU, si deve ricorrere al Giudice (art. 92 disp.att.c.p.c.)
Più in generale, il CTP:
• non deve prestare alcun giuramento
• assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del CTU
• risponde al Cliente del mandato ricevuto
• interviene alle operazioni del CTU
• presenta al CTU osservazioni ed istanze che (auspicabilmente) saranno tenute presenti dal CTU e dal Giudice
L’esecuzione dell’incarico è personale e non può essere delegata a terzi (ciò non esclude la possibilità di avvalersi di collaboratori e forse di farsi sostituire alle riunioni peritali)
POST Consulenza Tecnica d’Ufficio
A seguito del deposito della relazione di CTU, il CTP dovrà:
• svolgere la propria analisi tecnica e formulare osservazioni sulla relazione di CTU una buona relazione del CTP puòessere utile anche al Giudice che, talvolta, decide «contro» il CTU
• enfatizzare i punti favorevoli alla propria Parte e suggerire ai Difensori come contrastare gli eventuali punti sfavorevoli
• eventualmente vagliare la ricusazione / sostituzione del CTU, ovvero l’opportunità della chiamata a chiarimenti o della rinnovazione dell’indagine
• valutare possibili ipotesi transattive da proporre o ricevute, sulla base delle risultanze della CTU